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NORMATIVE CONDOMINIALI

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CONDOMINIO LEGGE 220
2020 SMI

Art. 1117. -- (Parti comuni dell'edificio).–

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
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CONDOMINIO IN COMUNE
ART.1100 AL 1600

Art. 1100. NORME REGOLATRICI

Quando la proprieta` o altro diritto reale spetta in comune a piu` persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.
PRELEVA
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DLG 81/08
DECRETO LEGISLATIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela dellasalute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro; PRELEVA
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DM 37/2008
DECRETO DEL MINISTERO

Economico 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007, con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: - il regolamento di cui al d.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447,
- gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, - la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento . PRELEVA
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LEGGE 10/91
ART.1100 AL 1600

(Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)
La legge del 10 gennaio 1991, pubblicata sulla gazzetta ufficiale G.U. 16 gennaio 1991, n. 13, nasce con l’intento di razionalizzare l’uso dell’energia per il riscaldamento e si propone di regolamentare il settore della termotecnica. Nel contesto di un piano energetico nazionale, il legislatore comincia a dividere l’Italia per aree geografiche, in zone climatiche classificandole con periodi precisi di esercizio (A, B, C, D, E, F): ogni periodo prevede determinate temperature. Le zone climatiche sono classificate anche in base alle velocità dei venti, con coefficienti di esposizione. PRELEVA
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LEGGE 14/01/2013
ART.1 OGGETTO E DEFINIZIONI

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo .....
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BONIFICA DELL'AMIANTO
QUALI SONO GLI OBBLIGHI

Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257: Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro. (GU n. 211 del 11-9-2006)
- Deliberazione 10 luglio 2006: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Disponibilita' attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 9 - bonifica dei siti, e nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto. (GU n. 211 del 11-9-2006) PRELEVA
Si ringrazia https://www.ingenio-web.it/
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ZONE CLIMATICHE
ZONA A/B/C/D/E/F/G

a materia è regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/08/1993 n. 412, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14/10/1993, Supplemento Ordinario n. 96 e successive modificazioni e integrazioni.
L’art.9 del citato D.P.R. impone che gli impianti di riscaldamento debbano essere gestiti in maniera tale da non superare le temperature sancite dall'art. 4 dello stesso D.P.R., ovvero 20 gradi!! PRELEVA

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DR. MARCO VENIER
TELEFONO: 062419274
Amministratore di Condominio in Roma
Professione esercitata ai sensi della L.04/2013

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